SERVIZI E CONSULENZE IN PARAFARMACIA: QUALI SONO CONSENTITI?

La parafarmacia si configura normativamente come un punto vendita di medicinali “minori” e prodotti per la salute con la garanzia della presenza di un farmacista, ma senza lo status di presidio sanitario pubblico che caratterizza la farmacia. Questa differenza sostanziale si traduce sia in limitazioni (niente farmaci con ricetta, niente servizi sanitari strutturati, niente convenzione SSN) sia in libertà commerciali (numero illimitato di esercizi apribili, possibilità di sconti anche spinti sui prodotti OTC, assortimento merceologico più libero). La cornice normativa attuale, sebbene oggetto di dibattito, è finalizzata – secondo il legislatore e la giurisprudenza – a tutelare la salute pubblica garantendo che i farmaci più delicati e i servizi diagnostici siano erogati in contesti controllati (le farmacie) , senza però rinunciare ai benefici della liberalizzazione su prodotti di automedicazione e parafarmaco.

Le parafarmacie (ufficialmente “esercizi commerciali” autorizzati alla vendita di farmaci senza obbligo di ricetta) sono state introdotte nell’ordinamento italiano con il Decreto Bersani del 2006. In particolare, l’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 248/2006) ha permesso la vendita di alcuni medicinali al di fuori delle farmacie . Successivamente, la normativa è stata ampliata dall’art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 214/2011), che ha esteso le tipologie di medicinali vendibili in parafarmacia . Di fatto, le parafarmacie sono esercizi commerciali (di vicinato o grandi strutture) che operano con la presenza obbligatoria di un farmacista abilitato durante tutto l’orario di apertura , ma non godono dello status di farmacia convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ne consegue che le parafarmacie hanno limiti ben precisi rispetto alle farmacie tradizionali, sia sui farmaci dispensabili sia sui servizi sanitari erogabili, come dettagliato di seguito.

MEDICINALI E PRODOTTI VENDIBILI IN PARAFARMACIA

In base alla normativa vigente, le parafarmacie possono vendere solo determinate categorie di medicinali e prodotti parafarmaceutici, ovvero:

  • Farmaci da banco e di automedicazione (OTC), oltre a tutti i farmaci per uso umano non soggetti a prescrizione medica (farmaci SOP) . Si tratta dei medicinali di libera vendita, acquistabili senza ricetta.

  • Medicinali veterinari, sia quelli vendibili senza ricetta sia quelli soggetti a prescrizione veterinaria (esclusi quelli contenenti sostanze stupefacenti) . Dal 2012 infatti è stata autorizzata la vendita in parafarmacia anche di farmaci veterinari con ricetta, ad eccezione dei prodotti classificati come stupefacenti (art. 45 del DPR 309/1990) che restano esclusi .

  • Rimedi omeopatici ad uso umano o veterinario, purché classificati tra i medicinali vendibili senza ricetta medica .

  • Preparazioni galeniche officinali non soggette a prescrizione (allestite dal farmacista in loco secondo Farmacopea) .

Oltre ai medicinali sopra elencati, la parafarmacia – essendo un esercizio commerciale al dettaglio – può liberamente vendere tutti gli altri prodotti di ambito salutistico e parafarmaceutico che non richiedono particolari autorizzazioni: ad esempio dispositivi medici da banco, prodotti per la puericultura, integratori alimentari, cosmetici, articoli sanitari, prodotti per l’igiene, ecc. In questo senso l’offerta di una parafarmacia è ampia e simile a quella di una farmacia per la parte “commerciale” non soggetta a ricetta.

REQUISITI DI ESERCIZIO E OBBLIGO DI FARMACISTA

Per poter vendere medicinali, ogni parafarmacia deve ottenere un codice identificativo univoco dal Ministero della Salute e, soprattutto, garantire la presenza di un farmacista iscritto all’albo per l’intero orario di apertura . Il farmacista operante in parafarmacia ha precisi obblighi deontologici e legali analoghi a quelli in farmacia: ad esempio è tenuto a fornire assistenza attiva e consulenza al cliente sui medicinali venduti, offrendo consigli e informazioni qualora richiesto o quando rilevi incertezze nell’acquirente . In parafarmacia, come in farmacia, il farmacista indossa il camice e il distintivo professionale e deve rendersi chiaramente riconoscibile come tale . Questa consulenza professionale del farmacista costituisce un vero e proprio servizio di orientamento e informazione sanitaria al pubblico, ed è legalmente prevista anche nell’ambito delle parafarmacie. Va sottolineato però che, a differenza della farmacia, la parafarmacia non è tenuta a detenere farmaci soggetti a obbligo di scorta né a garantire un servizio farmaceutico di guardia; il suo ruolo è limitato alla dispensazione di prodotti consentiti e all’assistenza sul loro corretto utilizzo.

FARMACI E PRESTAZIONI NON CONSENTITI

Per legge, le parafarmacie non possono dispensare alcun farmaco che richieda la presentazione di ricetta medica al farmacista. Sono quindi esclusi dalla vendita in parafarmacia:

  • Tutti i medicinali per uso umano con obbligo di prescrizione, sia quelli rimborsabili dal SSN (fascia A) sia quelli a carico del paziente (fascia C con ricetta). Anche i farmaci di fascia C soggetti a ricetta medica rimangono esclusiva delle farmacie . In altre parole, un cliente con ricetta medica (non ripetibile o ripetibile) deve necessariamente rivolgersi ad una farmacia per ottenere il farmaco prescritto.

  • Farmaci ad uso veterinario classificati come stupefacenti o psicotropi, elencati nell’art. 45 del DPR 309/1990 . Questi prodotti (es. alcuni analgesici oppioidi veterinari) sono esclusi dalla liberalizzazione e possono essere dispensati solo in farmacia con le dovute precauzioni.

  • Farmaci iniettivi su prescrizione: la normativa di liberalizzazione del 2006 ha escluso espressamente i medicinali iniettabili tra quelli vendibili fuori farmacia . Ciò per garantire che farmaci potenzialmente più critici (es. iniettabili a uso umano) vengano dispensati solo in presenza del servizio farmaceutico completo.

In sintesi, la distinzione fondamentale è che la parafarmacia può trattare solo farmaci “da banco” o comunque senza ricetta, mentre tutti i farmaci con ricetta restano di esclusiva competenza delle farmacie autorizzate. Questo limite – fissato dalla legge Bersani e non rimosso dalle normative successive – segna la principale differenza funzionale tra i due tipi di esercizio. Di conseguenza, le parafarmacie non partecipano al servizio farmaceutico pubblico: non dispensano farmaci rimborsati dal SSN, non possono acquisire convenzioni per la distribuzione per conto (DPC) di farmaci ospedalieri, né partecipano al sistema della ricetta elettronica per farmaci a carico del Servizio Sanitario.

SERVIZI SANITARI CONSENTITI IN PARAFARMACIA

Oltre alla vendita dei prodotti, la normativa ha disciplinato anche quali servizi sanitari o consulenziali possono (o non possono) essere svolti in parafarmacia. In generale, le parafarmacie hanno competenze più limitate rispetto alle “farmacie dei servizi” istituite dal D.Lgs. 153/2009. Di seguito i principali ambiti da considerare:

AUTOANALISI E TEST DIAGNOSTICI DI PRIMA ISTANZA

Le prestazioni analitiche di prima istanza (cosiddette autoanalisi su sangue capillare o altri parametri) attualmente NON sono autorizzate in parafarmacia. La legislazione che ha introdotto la farmacia dei servizi riserva tali prestazioni alle sole farmacie. In particolare, il D.Lgs. 153/2009 (art. 1, comma 2 lett. e) e il successivo DM 16/12/2010 hanno disciplinato la possibilità, solo in farmacia, di mettere a disposizione apparecchi per autoanalisi (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.) a scopo di monitoraggio, con precisi limiti (divieto di prelievo venoso, ecc.). Nel 2016 la Regione Piemonte tentò di estendere parzialmente questo servizio alle parafarmacie per alcune analisi di base, ma il provvedimento è stato impugnato dallo Stato e infine annullato. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/2017, ha infatti dichiarato illegittima la normativa regionale piemontese, ribadendo che – in base alla legge vigente – l’autoanalisi è riservata esclusivamente alle farmacie (nell’ambito del servizio farmaceutico) . Di conseguenza, oggi una parafarmacia non può allestire un punto di autoanalisi continuo per la clientela (es. corner per test glicemici): gli organi di controllo la diffiderebbero dal farlo, ritenendolo servizio sanitario non autorizzato in tale sede. Questo ha creato situazioni disomogenee in passato (alcune ASL locali avevano tollerato tali servizi in parafarmacia, altre no), ma dopo il richiamo della Consulta la regola è chiara. L’unica eccezione praticabile è che la parafarmacia possa vendere kit per autoanalisi ad uso domiciliare del cliente, eventualmente offrendo giornate di prevenzione dimostrative: soluzioni temporanee che tuttavia non configurano un servizio strutturato . In sostanza, attualmente in parafarmacia non si possono eseguire test diagnostici sul paziente analoghi a quelli consentiti in farmacia (a meno di non attrezzare un separato ambulatorio con personale sanitario, vedi oltre).

MISURAZIONI DI PARAMETRI E TELEMEDICINA

Un tema collegato è quello delle misurazioni di parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, ecc.) e dei servizi di telemedicina in parafarmacia. Su questo fronte si è assistito a un irrigidimento recente: nel 2023 è stato chiarito dalle autorità sanitarie che anche tali prestazioni rientrano tra i servizi riservati alle farmacie. Ad esempio, durante la pandemia Covid era già stata negata alle parafarmacie la possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidi o test sierologici (servizi autorizzati invece nelle farmacie), e successivamente è arrivato un ulteriore stop riguardo a servizi come telemonitoraggio e diagnostica strumentale. In pratica, non è consentito in parafarmacia eseguire attività quali la misurazione professionale della pressione, prelievi di sangue capillare per test, elettrocardiogrammi o il noleggio/applicazione di holter cardiaci, in quanto considerati atti sanitari propri della “farmacia dei servizi” . Tali attività, se svolte, configurerebbero un’esercizio non autorizzato di professione sanitaria. Va notato che non esiste un divieto espresso per la mera messa a disposizione di dispositivi di auto-misurazione (ad esempio un misuratore di pressione elettronico ad uso del cliente): in passato si è ritenuto che ciò non costituisca atto riservato alla farmacia e possa avvenire in qualsiasi contesto . Tuttavia, l’offerta strutturata di un “servizio di misurazione” con assistenza del personale rientrerebbe nella telemedicina/farmacia dei servizi e dunque, allo stato attuale, non è lecito pubblicizzarla o svolgerla regolarmente in parafarmacia. In sintesi, la parafarmacia può vendere o consigliare dispositivi per l’autocontrollo, ma non può organizzare in proprio servizi sanitari di diagnostica o monitoraggio attivo dei pazienti.

PRENOTAZIONI CUP E ALTRI SERVIZI AL CITTADINO

Un altro ambito di potenziale interesse è quello dei servizi di sportello al cittadino, come la prenotazione di visite ed esami tramite il CUP (Centro Unico Prenotazioni), il ritiro di referti medici, l’erogazione di prodotti destinati a assistiti (es. presidi per diabetici, alimenti per celiaci in regime SSN), ecc. Attualmente, tali servizi non sono generalmente disponibili nelle parafarmacie, sebbene molte farmacie li offrano in virtù di convenzioni con le ASL. Non esiste una legge nazionale che vieti espressamente ad una parafarmacia di fungere da punto CUP o di distribuzione di ausili, ma di fatto mancano le previste convenzioni/abilitazioni: il SSN stringe accordi con le farmacie (essendo parte del Servizio farmaceutico pubblico), mentre le parafarmacie sono escluse. Alcune Regioni in passato hanno tentato di includere le parafarmacie in queste reti di servizi (riconoscendole come “punti servizi” sul territorio), ma l’attuazione è stata disomogenea e ostacolata dal quadro normativo nazionale. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha più volte segnalato la necessità di aprire questi servizi anche alle parafarmacie: escluderle dalla possibilità di offrire prenotazioni CUP o ritiro referti, riconosciuta invece alle farmacie, è stato definito un ingiustificato svantaggio concorrenziale che limita la scelta dei consumatori . Secondo l’AGCM, non vi sono ragioni di salute pubblica per impedire a un esercizio dove opera un farmacista abilitato di svolgere tali funzioni di sportello, e la loro estensione alle parafarmacie aumenterebbe la capillarità del servizio senza pregiudizio per la sicurezza . Nonostante questi richiami, allo stato attuale (2025) le parafarmacie non sono generalmente abilitate come punti CUP o simili, salvo eventuali iniziative pilota locali. L’auspicio – sostenuto dall’Antitrust e dalle associazioni di parafarmacie – è che una modifica normativa venga introdotta per consentire anche a tali esercizi di erogare servizi di prenotazione e consegna referti al pubblico, al pari delle farmacie, eliminando l’attuale distinzione artificiale.

CONSULENZE SPECIALISTICHE E PRESENZA DI MEDICI

Un aspetto particolare riguarda la possibilità di ospitare consulenze di medici o altri professionisti sanitari all’interno della parafarmacia. Le farmacie tradizionali, per regolamento storico (art. 45 R.D. 1706/1938), non possono avere locali comunicanti direttamente con ambulatori medici, per evitare commistioni d’interessi. Tale vincolo non si applica invece alle parafarmacie, che nulla hanno a che fare – giuridicamente – con le farmacie pubbliche o convenzionate . In base a una circolare ministeriale ancora in vigore (Ministero della Sanità n. 77/1968), uno studio medico privato può essere situato in qualsiasi locale idoneo senza necessità di autorizzazioni sanitarie specifiche, purché vi si svolga solo attività di visita/consulto e non di piccola chirurgia o prestazioni invasive da “ambulatorio”. Dunque, non è vietato che una parafarmacia disponga di un’area riservata o comunicante adibita a studio medico. Ad esempio, nulla osta che un medico specialista (dermatologo, dietologo, fisiatra, ecc.) utilizzi uno spazio nella parafarmacia per effettuare visite su appuntamento ai pazienti: la legge non prevede alcuna limitazione in tal senso . Ciò avviene in regime totalmente privato, analogamente a quanto accade con studi medici in altri esercizi commerciali (si pensi alle giornate di screening in centri commerciali, farmacie o palestre). Va però precisato che tale attività è separata dalla parafarmacia: il farmacista non può “esercitare la professione medica” né sovrapporsi al ruolo del medico. In pratica, la parafarmacia può mettere a disposizione locali e organizzare – anche a scopo promozionale – consulenze specialistiche gratuite o a pagamento tenute da professionisti esterni (medici, nutrizionisti, fisioterapisti, ecc.), nel rispetto delle normative generali (obbligo di titoli abilitanti, consenso informato, norme igienico-sanitarie dei locali). Questa flessibilità viene talvolta sfruttata per offrire servizi aggiuntivi ai clienti (ad es. giornate della pelle con un dermatologo, controllo dell’udito con un tecnico audiometrista, etc.), cosa che in farmacia è regolamentata più rigidamente. In conclusione, le consulenze specialistiche di professionisti esterni sono ammissibili in parafarmacia purché non configurino un’attività sanitaria non autorizzata da parte del farmacista stesso. La parafarmacia, non essendo soggetta al R.D.1938, può avere contiguità con studi medici senza violare la legge . Ciò offre un margine di servizio al pubblico (informativo/preventivo) ulteriore rispetto alla sola dispensazione di prodotti, pur restando in un ambito privatistico e fuori dalle convenzioni del SSN.

LIMITI E DISTINZIONI RISPETTO ALLE FARMACIE

Riassumendo quanto sopra, esistono importanti distinzioni normative tra parafarmacie e farmacie, che delimitano il ruolo delle prime rispetto a queste ultime:

  • Monopolio dei Farmaci con Ricetta: Solo le farmacie possono dispensare medicinali che richiedono ricetta medica. Le parafarmacie sono escluse dalla vendita di tutti i farmaci etici (fascia A e fascia C con obbligo di prescrizione) . Questo vincolo le esclude dall’erogazione dei trattamenti farmacologici veri e propri e dalla partecipazione al circuito della farmaceutica convenzionata.

  • Ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale: Le farmacie sono presidii sanitari di interesse pubblico, assegnate con pianta organica e convenzionate col SSN per la distribuzione dei farmaci rimborsabili, la gestione delle ricette elettroniche e l’erogazione di servizi di assistenza farmaceutica di base. Le parafarmacie, invece, sono esercizi commerciali liberi (senza numero chiuso), non convenzionati e senza oneri di servizio pubblico. Ne consegue che prestazioni come la dispensazione di medicinali a carico del SSN, la distribuzione di dispositivi per pazienti (diabetici, celiaci, ecc. in regime mutuabile) o il ritiro di farmaci ospedalieri in DPC non possono essere svolte in parafarmacia. Tali attività restano prerogativa delle farmacie.

  • “Farmacia dei Servizi” e Prestazioni Sanitarie: A partire dal 2009 le farmacie sono state abilitate per legge ad ampliare il proprio ruolo sanitario (cosiddetta farmacia dei servizi), offrendo servizi di primo livello: test diagnostici rapidi, programmi di screening (colesterolo, glicemia, HIV, ecc.), servizi di telemedicina (ECG, holter pressorio), vaccinazioni e prenotazioni CUP in collaborazione con le ASL. Le parafarmacie sono escluse da questo ambito. Come visto, la normativa nazionale riserva espressamente alle farmacie tali servizi clinico-diagnostici e di integrazione con il SSN . Anche in situazioni emergenziali ciò è stato confermato: ad esempio, durante l’emergenza COVID solo le farmacie sono state autorizzate a eseguire tamponi e vaccinazioni, mentre le parafarmacie ne sono state escluse per legge (decisione ritenuta legittima anche dalla Corte Costituzionale) . Dunque una differenza chiave è che la farmacia opera come centro sanitario polifunzionale, mentre la parafarmacia è limitata alla vendita di prodotti sanitari e al consiglio del farmacista, senza poter erogare prestazioni sanitarie vere e proprie.

  • Vigilanza e Responsabilità: Le farmacie, in quanto parte del servizio pubblico, sono soggette a una vigilanza stringente da parte delle ASL e dell’Ordine dei Farmacisti anche sul rispetto dei turni, della presenza di farmaci obbligatori, dei requisiti di emergenza (es. antidoti, medicinali salvavita). Le parafarmacie, pur dovendo rispettare le norme sulla conservazione dei farmaci e la presenza del farmacista, non sono tenute a garantire servizi di emergenza territoriale né rientrano nei piani farmaceutici regionali. Anche la disciplina delle scontistiche differisce: le farmacie hanno l’obbligo del prezzo unico per i farmaci con ricetta, mentre in parafarmacia (come in farmacia) è libera la scontistica sui prodotti OTC. Attualmente permangono però differenze su fidelity card e promozioni su farmaci, oggetto di esame da parte dell’Antitrust per uniformare le regole tra farmacie e parafarmacie .

La parafarmacia, volendo sintetizzare, si configura normativamente come un punto vendita di medicinali “minori” e prodotti per la salute con la garanzia della presenza di un farmacista, ma senza lo status di presidio sanitario pubblico che caratterizza la farmacia. Questa differenza sostanziale si traduce sia in limitazioni (niente farmaci con ricetta, niente servizi sanitari strutturati, niente convenzione SSN) sia in libertà commerciali (numero illimitato di esercizi apribili, possibilità di sconti anche spinti sui prodotti OTC, assortimento merceologico più libero). La cornice normativa attuale, sebbene oggetto di dibattito, è finalizzata – secondo il legislatore e la giurisprudenza – a tutelare la salute pubblica garantendo che i farmaci più delicati e i servizi diagnostici siano erogati in contesti controllati (le farmacie) , senza però rinunciare ai benefici della liberalizzazione su prodotti di automedicazione e parafarmaco.

EVOLUZIONI RECENTI E PROPOSTE NORMATIVE

Negli ultimi anni vi è un vivace dibattito sul ruolo delle parafarmacie e possibili riforme legislative per ampliare i servizi consentiti e la gamma di farmaci vendibili. Di seguito alcune novità e proposte fino al 2025:

  • “Delisting” dei Farmaci di Fascia C: Con delisting si intende la riclassificazione di alcuni farmaci attualmente con obbligo di ricetta (fascia C) rendendoli OTC/SOP, ove la condizioni di sicurezza lo permettano. Una norma in tal senso esiste dal 2012 (Monti) ma è rimasta praticamente inattuata dopo il 2014 . Le associazioni di parafarmacie hanno ripetutamente sollecitato il Ministero della Salute e l’AIFA a riavviare la revisione annuale del prontuario di fascia C, per spostare nella categoria dei farmaci da banco quei prodotti che non necessitano più di controllo medico stringente . Questo permetterebbe di aumentare i medicinali vendibili nelle parafarmacie, ampliando l’accesso dei cittadini a cure di automedicazione. Nel 2018-2019 il Ministro della Salute pro tempore aveva inserito il tema del delisting nella propria agenda di Governance Farmaceutica, riconoscendo che le parafarmacie possono rappresentare una risorsa per potenziare l’accesso ai farmaci di uso comune . Tuttavia, ad oggi non risultano emanati decreti ministeriali sostanziali in materia, e il delisting di fatto non è proseguito, mantenendo l’assetto originario. Si tratta di un fronte ancora aperto: eventuali nuove liberalizzazioni di principi attivi (in fascia C) potrebbero avvenire in futuro con provvedimenti ad hoc, e le parafarmacie spingono perché ciò avvenga con cadenza regolare.

  • Legge Annuale per la Concorrenza e Segnalazioni Antitrust: L’Autorità Antitrust ha continuato a intervenire a favore di una maggiore apertura del mercato farmaceutico. Nelle sue segnalazioni inviate al Governo (es. gennaio 2025), l’AGCM ha suggerito esplicitamente di rimuovere i vincoli sulle politiche di prezzo dei farmaci in fascia C e di consentire liberamente sconti, programmi fedeltà e promozioni sia in farmacia sia in parafarmacia, chiarendo normativamente la parità di trattamento . Inoltre, come già evidenziato, l’Antitrust insiste perché servizi come CUP e ritiro referti siano estesi alle parafarmacie, ritenendo anticoncorrenziale l’attuale esclusione . Queste indicazioni sono state recepite in parte nelle discussioni sulla Legge Concorrenza 2022-2023, ma senza sfociare (finora) in modifiche legislative concrete. Resta alta l’attenzione sul Parlamento affinché nel prossimo provvedimento per la concorrenza vengano introdotte norme pro-liberalizzazione nel settore farmaceutico, in linea con i pareri dell’AGCM.

  • Sentenze della Corte Costituzionale (2022): Un evento normativo rilevante è la pronuncia della Consulta n. 171/2022, che ha affrontato ancora una volta la differenziazione tra farmacie e parafarmacie. La Corte è stata chiamata a giudicare la legittimità della norma statale che, durante l’emergenza COVID, autorizzava solo le farmacie a effettuare test antigenici rapidi, escludendo le parafarmacie. Ebbene, la Corte Costituzionale ha stabilito che tale esclusione non viola il principio di uguaglianza né la libertà d’iniziativa economica, in quanto giustificata dalla diversa funzione delle farmacie e dalla necessità di garantire la sicurezza sanitaria . In linea con precedenti orientamenti, la Consulta ha ribadito che l’assetto normativo che riserva determinati servizi alle farmacie è volto a tutelare la salute pubblica e «non determina un’irragionevole disparità di trattamento» tra farmacista in farmacia e in parafarmacia . In altre parole, secondo la Corte, il farmacista in parafarmacia – pur avendo la medesima laurea – opera in un contesto imprenditoriale diverso, privo delle garanzie del servizio pubblico, il che legittima alcune restrizioni. Questa sentenza ha suscitato dibattito (taluni l’hanno giudicata eccessivamente conservativa), ma di fatto consolida lo status quo normativo: ulteriori servizi (come l’esecuzione di tamponi o vaccini) restano de iure riservati alle sole farmacie , salvo interventi legislativi futuri.

Proposte di Riforma del Settore Farmaceutico: In sede politica si discute periodicamente di riforme più ampie. Nel 2023 il Ministero della Salute ha avviato tavoli sulla nuova governance farmaceutica e la revisione del Testo Unico delle leggi sanitarie. In questo contesto, varie forze politiche e associazioni (tra cui la Federazione Nazionale Parafarmacie e il Movimento Liberi Farmacisti) hanno proposto soluzioni per valorizzare le parafarmacie come presidi di prossimità complementari alle farmacie. Tra le idee ricorrenti: consentire alle parafarmacie di dispensare almeno alcuni farmaci oggi con ricetta (ad esempio specifiche classi di fascia C a basso impatto, tramite un “elenco di farmaci affidabili”), oppure permettere una forma di convenzione limitata con il SSN per la distribuzione di presìdi sanitari e ricette veterinarie. Finora però nessuna di queste proposte si è tradotta in legge. Nel passato vi furono anche tentativi di integrare parafarmacie e farmacie (ad es. riservare una quota di nuove sedi farmaceutiche ai titolari di parafarmacia), ma anche questi senza esito concreto per ora. Il trend recente vede comunque un riconoscimento crescente del ruolo delle parafarmacie nella rete distributiva: lo stesso Ministero in documenti ufficiali le definisce “risorse del Paese” da utilizzare meglio sul territorio . Pertanto, non si esclude che nei prossimi interventi normativi – ad esempio un Testo Unico del Settore Farmaceutico allo studio – possano trovare spazio disposizioni che attenuino le attuali distinzioni, ampliando gradualmente le competenze delle parafarmacie (sempre garantendo la presenza del farmacista). Le associazioni di categoria mantengono alta la pressione per ottenere risultati su questi fronti.

RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI

  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 5 (conv. L. 248/2006) – Liberalizzazione vendita farmaci senza ricetta .

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 32 (conv. L. 214/2011) – Estensione categorie di farmaci vendibili in esercizi commerciali .

  • D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 87 e 96 – Definizioni di farmaci da banco (OTC) e non soggetti a prescrizione .

  • Decreti Ministero Salute 9/3/2012, 19/10/2012, 8/11/2012 – Requisiti tecnici e organizzativi per vendita di medicinali in parafarmacia .

  • D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 – Farmacia dei servizi: nuovi servizi erogabili dalle farmacie (educazione sanitaria, autoanalisi, ecc.).

  • Decreto Min. Salute 16 dicembre 2010 – Disciplina di limiti e condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza in farmacia (autoanalisi).

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2017 – Riserva alle farmacie delle prestazioni di autoanalisi, annulla legge Regione Piemonte .

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 171/2022 – Legittimità esclusione parafarmacie da tamponi Covid, differenze farmacie/parafarmacie giustificate .

  • Parere Autorità Antitrust – Segnalazione AS1734 (2016) e AS1739 (2024) su servizi in parafarmacia (CUP, referti) e liberalizzazione prezzi farmaci .

  • Ministero della Salute – Sito istituzionale: sezione Esercizi commerciali (Parafarmacie), ultimo agg. 30/04/2019 .

  • Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane (FNPI) – Comunicati e lettere (es. LPI 03/01/2019 su delisting e servizi) .

  • FarmaciaVirtuale.it – Articoli professionali (es. “Autoanalisi in parafarmacia”, 17/06/2019) .

  • SocialFarma / Farmacista33 – News su proposte concorrenza e servizi (es. 08/01/2025, segnalazione AGCM) .

  • UTIFAR (Ass. Tecnici Farmacisti) – Pareri legali (es. misurazione pressione in parafarmacia, 2007 ; medico in parafarmacia, 2009 ).

N.B.: Tutte le informazioni sopra riportate sono supportate dai riferimenti normativi indicati tra parentesi. Esse delineano lo stato vigente delle autorizzazioni per servizi e consulenze nelle parafarmacie italiane al 2025, evidenziando al contempo i confini rispetto alle farmacie e le possibili evoluzioni in discussione.